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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2024

Oggetto: convocazione Assemblea Generale dei soci del Circolo Italiano Bulldog. Si comunica che l’Assemblea Generale dei soci del Circolo Italiano Bulldog è convocata il giorno 3 marzo 2024 in Castelnovo di sotto, via Giacomo Puccini n. 1 c/o l’Hotel Poli, alle ore 09.30 in prima convoc...

News
domenica 28 maggio 2023

28.05.2023 - CLASSIFICA SPECIALE DI PALERMO

http://www.bulldogitalia.it/articoli.asp?id=1135 ...

luned́ 8 maggio 2023

08.05.2023 - CLASSIFICA RADUNO DI PRIMAVERA

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domenica 7 maggio 2023

07.05.2023 - CLASSIFICA SPECIALE DI ERCOLANO

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marse

Statuto

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE E SCOPI:

Art. 1 - E' costituita, con sede in Milano, l'associazione specializzata, denominata C.I.B. (Circolo Italiano Bulldog).

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Bulldog Inglese; essa intende svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare detta razza Bulldog Inglese nelle sue varietà e potenziarne la selezione e l'allevamento, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.

 

Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Bulldog Inglesi, ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le società cinofile da esso riconosciute, oppure con altri Enti o Società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'E.N.C.I., nel quadro e nella disciplina da questo stabilite;

c) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'E.N.C.I. ed a tal fine fornisce periodicamente all'E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

 

SOCI:

Art. 3 - Possono essere soci del C.I.B. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza Bulldog Inglese e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 4 - I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della loro quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

 

Art. 5 - Per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dalla Assemblea.

Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

 

Art. 6 - L'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci.

La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

 

Art. 7 - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo, qualora il socio non presenti per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

 

Art. 8 - La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;

c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

 

Art. 9 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

 

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) Consiglieri eletti dall'Assemblea e da un Consigliere nominato dall'E.N.C.I.;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Probiviri;

e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei conti.

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 - L'Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono date intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Non è ammesso il voto per posta.

 

Art. 12 - L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ad eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

 

Art. 13 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in località da destinarsi entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale, almeno da un terzo dei soci aventi diritti al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione, allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però il diritto al voto.

 

Art. 14 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale dell'associazione;

b) sulla elezione delle cariche sociali;

c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;

d) sulle modifiche dello statuto;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie o dei soci previsti dall'art. 4;

f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta inoltre, all'Assemblea eleggere i consiglieri, i Probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) consiglieri eletti dalla Assemblea generale fra i soci e da un consigliere nominato dall'E.N.C.I..

I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica 3 (tre) anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dalla Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero invece a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da questo stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Il consigliere nominato dall'E.N.C.I. rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione del parte dell'E.N.C.I. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'E.N.C.I. circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I.

 

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume nomina e ne licenza il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni ecc. ecc.

 

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno (o due) Vice Presidenti dell'Associazione, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente e il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché riceveranno una remunerazione per il loro lavoro.

 

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni quattro mesi e straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione; se la riunione ha carattere di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato tre giorni prima con qualsiasi mezzo utile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in assenza, dal Vice Presidente, o qualora essi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

 

IL PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che negli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario anche non Consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

 

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che ne sia pervenuto a titolo legittimo.

d) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato a finalità di utilità generale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) da eventuali contributi concessi da enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

 

Art. 21 - L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'E.N.C.I.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

 

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale composto da tre Sindaci eletti dall'Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati.

 

NORME DISCIPLINARI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23 - Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto a rispettare il presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole del buoncostume e dell'onore sportivo; Egli è inoltre tenuto a rispettare lo Statuto dell'E.N.C.I., il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i Regolamenti dell'E.N.C.I., nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

Il socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione C.I.B., nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'E.N.C.I. e, pertanto, ogni socio che trasgredisce agli obblighi di cui sopra, o che comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri e/o dalle Commissioni di Disciplina dell'E.N.C.I.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di Consigliere; essi durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti: uno dei membri effettivi sarà competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata dal Collegio dei Probiviri a maggioranza e con la presenza di tre membri dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà ad una nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia, a sua volta, con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi, il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa subito la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può attuare a carico di un socio dell'Associazione sono i seguenti:

* censura;

* sospensione fino ad un massimo di tre anni.

In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione del socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'E.N.C.I., nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri.

Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione C.I.B. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione della Statuto sociale dell'E.N.C.I.

L'Associazione C.I.B. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti del propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'E.N.C.I.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 24 - La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

 

VARIE

Art. 25 - Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

 

Art. 26 - Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica successiva non potrà essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.

In questo ultimo caso la proposta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'E.N.C.I. per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

 

Art. 27 - L'Associazione C.I.B. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'E.N.C.I., ed in particolare il potere dell'E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

L'Associazione presta all'E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare il Presidente dell'Associazione ha l'onere di:

- dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazione e chiarimenti avanzate dall'E.N.C.I.;

- comunicare all'E.N.C.I. le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni alle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'E.N.C.I.

 

Art. 28 -

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.