Codice Deontologico

Seguendo le indicazioni dello Statuto del C.I.B., che recita :

“L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Bulldog ; essa intende svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare detta razza…..”

MODULO ADESIONE AL CODICE DEONTOLOGICO - SCARICA

MODULO DI ADESIONE AL SOGGETTO SELEZIONATO CIB - SCARICA

COME SI EFFETTUA IL DNA-TEST

REQUISITI DELL'ECOCARDIO DOPPLER

TITOLO I - Definizione

Art. 1- Il Codice Deontologico degli Allevatori ha lo scopo di aiutare gli Allevatori aderenti a produrre cuccioli sani attraverso la prevenzione ed il monitoraggio delle malattie congenite ereditarie e non ereditarie, nonché delle malattie di origine virale , batterica o parassitaria dei loro soggetti.

 

TITOLO II - MODALITA' DI ADESIONE

Art. 2 - Possono aderire al suddetto Codice tutti gli Allevatori, titolari di affisso ENCI e non che, alla data della loro domanda di adesione , siano in possesso dei requisiti .

 

Art. 3 - La domanda di adesione (modulo adesione) con allegata la documentazione richiesta  deve essere compilata personalmente dall'Allevatore richiedente  e deve essere inviata al Presidente pro tempore del CIB.

 

Art. 4 - Su ciascuna domanda sarà il Consiglio direttivo del CIB che si esprimerà per iscritto al ricevimento della domanda completa della relativa documentazione richiesta.

 

TITOLO III – REQUISITI

Art. 5 - Per aderire al presente Codice Deontologico degli Allevatori, l'Allevatore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

 

a) Essere associato al Circolo Italiano Bulldog;


b) Essere proprietario di almeno due fattrici ed avere allevato Bulldog da almeno tre anni, avendo prodotto

    almeno due cucciolate;


c) Avere inviato al Presidente pro tempore del C.I.B. gli esiti dell'esame Ecocardio-doppler relativi a tutti i propri

    riproduttori, nessuno escluso, sia maschi che femmine.

d) Non avere subito provvedimenti disciplinari né dal C.I.B. e né dall'ENCI (Ufficio L.O.I.) nei cinque anni

    precedenti la data di inoltro della domanda di adesione;

 
e) Destinare alla riproduzione  soggetti che, almeno per il 50% del loro numero, abbiano partecipato ad

    esposizioni nazionali o internazionali organizzate dall'ENCI, ed ottenuto almeno due “molto buono”. In

    alternativa il giudizio può essere ottenuto in esposizioni estere.

 

TITOLO IV- OBBLIGHI

  Art. 6 - Per mantenere l'adesione al Codice Deontologico degli Allevatori, l'Allevatore è obbligato a:

 

•  rispettare i punti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo;

•  non subire alcun provvedimento disciplinare né dal C.I.B. e né dall'ENCI;

•  inviare al Presidente pro tempore del C.I.B. l'esame Ecocardiodoppler di ciascun soggetto di sua proprietà che venga adibito alla riproduzione. L'esame Ecocardiodoppler consentirà alla Commissione Tecnica del C.I.B. la ricerca di patologie cardiache congenite di natura ereditaria nei riproduttori;

•  inviare al Presidente pro tempore del C.I.B. l'esito del test del campione di DNA di ciascun soggetto di sua proprietà in riproduzione. L'esito di detto esame deve essere acquisito dal C.I.B. prima che il soggetto venga adibito alla riproduzione. Tale test , oltre a garantire l' origine genetica del cane , permetterà alla Commissione Tecnica di rilevare eventuali patologie ereditarie collegabili ad alterazioni genetiche;

•  escludere dalla riproduzione tutti i soggetti risultati positivi per patologie cardiache all'esame ecocardiodoppler;

•  per ciascuna cucciolata prodotta, entro quattro mesi dalla nascita di quest'ultima, inviare al C.I.B. (all'indirizzo che ciascun Consiglio direttivo indicherà) la scheda relativa ai cuccioli (scheda cuccioli). Ciò al fine di permettere alla Commissione Tecnica del C.I.B. di valutare la percentuale di incidenza delle patologie, ereditarie e non, in modo da suggerire eventuali adeguati piani di intervento sanitario;

•  non fare accoppiare le proprie fattrici prima che esse abbiano raggiunto i 16 mesi di età;

•  non sottoporre ciascuna fattrice a più di quattro parti durante la sua intera carriera riproduttiva, conteggiando anche i parti cui la fattrice fosse stata eventualmente sottoposta da  altri allevatori;

•  non fare riprodurre una propria fattrice prima che siano trascorsi dieci mesi dal precedente parto di quest'ultima;

•  cedere i cuccioli del proprio allevamento dopo il raggiungimento dei settanta giorni di età di questi ultimi, con piano vaccinale completato, esenti da parassitosi intestinali, con certificato veterinario di buona salute, con fotocopia degli esiti dell'esame ecocardiodoppler dei genitori [n.d.r. sostituibile con il rilascio di copia dell'attestato di "soggetto selezionato CIB" relativo al soggetto] e fotocopia del "Mod A" e del "Mod. B" inviati all'E.N.C.I.;

•  non vendere cuccioli prodotti da altri, esclusi i casi in cui il cucciolo rappresenta il diritto spettante per la monta di un proprio stallone.

•  consentire l'accesso in allevamento agli eventuali controllori nominati dal C.I.B. mettendo a loro disposizione la documentazione richiesta.

 

TITOLO V- AGEVOLAZIONI

Art. 7 - L'Allevatore che aderisce al Codice deontologico degli Allevatori ha diritto a:

•  ottenere rilascio di attestato, rinnovabile annualmente, sulla base della continuità nella rispondenza ai requisiti richiesti;

•  ai soggetti risultati esenti dalle patologie testate verrà associato il marchio “soggetto selezionato CIB”;

•  pubblicazione gratuita , sul sito “bulldogitalia.it”, degli annunci delle cucciolate del proprio allevamento su spazi appositi;

•  pubblicazione gratuita ed esclusiva, sul sito “bulldogitalia.it” dei dati del proprio allevamento;

•  accesso in percentuale alla conoscenza delle banche dati su ricerche sanitarie raccolte dal C.I.B.;

•  associare il marchio “soggetto selezionato CIB” alle proprie pubblicità.

 

TITOLO VI- CONTROLLI

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo del C.I.B. può nominare dei controllori fiduciari ai quali demandare il compito di controllare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese dall' Allevatore.

 

TITOLO VII- DECADENZA ed ESCLUSIONE

Art. 9 - Ogni Allevatore  può recedere spontaneamente ed in qualsiasi momento dal presente Regolamento dandone comunicazione scritta al Presidente pro tempore del C.I.B.

 

Art. 10 - Qualora l'Allevatore venga a perdere anche uno solo dei requisiti richiesti sotto il titolo IV del presente regolamento ha l'obbligo di recedere dal presente Codice Deontologico dandone comunicazione scritta  al Presidente pro tempore del C.I.B.

 

Art. 11 - Qualora il C.I.B. , a seguito di controlli, rinvenga l'Allevatore privo anche di uno solo dei requisiti richiesti, procederà senz'altro a dichiarare la decadenza di quest'ultimo dal presente Codice.

 

NORMA TRANSITORIA

Art. 12 - Il presente Regolamento verrà inviato, per conoscenza, all'ENCI, ed entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2006, verrà pubblicato sulla rivista Bulldogs e sul sito “bulldogitalia.it”.